Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a euro 1.700.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.150.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 350.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a euro 200.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 1.700.000 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.